Con il Decreto “Liquidità” sono state adottate alcune misure urgenti volte a garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19.
In particolare, sia per le s.p.a. che per le s.r.l., è stata disposta la disapplicazione temporanea, sino al 31 dicembre 2020, delle norme codicistiche in materia di riduzione del capitale sociale per perdite superiori ad 1/3 o tali da ridurre il capitale al di sotto del minimo legale, consentendo all’assemblea dei soci di deliberare la prosecuzione dell’attività e rimandare la decisione in merito alla ricapitalizzazione o, in alternativa, allo scioglimento della società.
Nella sostanza, in presenza di una perdita superiore ad un terzo del capitale sociale, gli amministratori non saranno tenuti a convocare l’assemblea dei soci, non operando l’obbligo di riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate, né, in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, l’obbligo di ridurre il capitale e di aumentare contestualmente il medesimo ad una cifra non inferiore al minimo, o di trasformare la società. Allo stesso modo, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.
La decretazione d’urgenza ha altresì previsto che, nella redazione del bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, sarà comunque possibile una valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività, purché la continuità aziendale sussista anche con riferimento all’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020. Detto criterio di valutazione dovrà essere specificamente illustrato nella nota informativa, anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
Con il Decreto “Liquidità”, inoltre, stati disattivati i meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o dal soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento nel corso del periodo intercorrente tra l’08.04.2020 ed il 31 dicembre 2020.