Con la sentenza riportata al seguente link, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale in tema di onere di avvio della mediazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis , del d.lgs. n. 28 del 2010, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, enunciando il principio secondo cui tale onere grava sulla parte opposta, con la conseguenza che, ove questa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità del giudizio conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.