Nell’alveo della normativa di emergenza, il recente Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) è intervenuto nell’ambito della crisi di impresa, supportando aziende e società non soltanto sotto il profilo finanziario ma anche in sede di regolazione di eventuali patologie incidenti sulla vita delle stesse.
Per l’effetto, l’art. 10 del citato D.L. ha previsto l’𝒊𝒎𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒅𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂̀ 𝒅𝒆𝒊 𝒓𝒊𝒄𝒐𝒓𝒔𝒊 𝒑𝒆𝒓 𝒍𝒆 𝒅𝒊𝒄𝒉𝒊𝒂𝒓𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒅𝒊 𝒇𝒂𝒍𝒍𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒂𝒕𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔𝒐 𝒊 𝑻𝒓𝒊𝒃𝒖𝒏𝒂𝒍𝒊 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒆𝒕𝒆𝒏𝒕𝒊 𝒕𝒓𝒂 𝒊𝒍 9 𝒎𝒂𝒓𝒛𝒐 2020 𝒆𝒅 𝒊𝒍 30 𝒈𝒊𝒖𝒈𝒏𝒐 2020, con la precisazione per cui tale norma non possa trovare applicazione nei casi in cui la richiesta di fallimento sia azionata dal Pubblico Ministero e nella ipotesi in cui lo stesso demandi al Tribunale l’adozione di provvedimenti d’urgenza ai sensi dell’art. 15 della Legge Fallimentare.
Ancora, 𝒍’𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂 𝒊𝒏 𝒗𝒊𝒈𝒐𝒓𝒆 𝒅𝒆𝒍 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, 𝒄.𝒅. 𝑪𝒐𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝑪𝒓𝒊𝒔𝒊 𝒅𝒊 𝑰𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒂 𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍’𝑰𝒏𝒔𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒛𝒂, salvo specifiche disposizioni già pienamente operanti, 𝒆̀ 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒂 𝒓𝒊𝒏𝒗𝒊𝒂𝒕𝒂 𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒔𝒔𝒊𝒎𝒐 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒐 𝒔𝒆𝒕𝒕𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆 2021 e, a tal riguardo, si collegano le norme di cui agli artt. 6 – 7 – 8 D.L. n. 23/2020 disciplinanti, rispettivamente, le disposizioni temporanee in tema di riduzione del capitale sociale, sui principi di redazione del bilancio nonché in materi di finanziamenti della società.
Da ultimo, il D.L. ha adottato una serie di interventi inerenti alle procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione al fine di salvaguardare quelle procedure aventi concrete possibilità di successo prima della crisi epidemica prevedendo la 𝒑𝒓𝒐𝒓𝒐𝒈𝒂 𝒅𝒊 𝒔𝒆𝒊 𝒎𝒆𝒔𝒊 𝒅𝒆𝒊 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒊 𝒅𝒊 𝒂𝒅𝒆𝒎𝒑𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒊 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒐𝒓𝒅𝒂𝒕𝒊 𝒑𝒓𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕𝒊𝒗𝒊 𝒆 𝒅𝒆𝒈𝒍𝒊 𝒂𝒄𝒄𝒐𝒓𝒅𝒊 𝒅𝒊 𝒓𝒊𝒔𝒕𝒓𝒖𝒕𝒕𝒖𝒓𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒂𝒗𝒆𝒏𝒕𝒊 𝒔𝒄𝒂𝒅𝒆𝒏𝒛𝒂 𝒏𝒆𝒍 𝒍𝒂𝒔𝒔𝒐 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒐𝒓𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒆𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒂𝒍 23 𝒇𝒆𝒃𝒃𝒓𝒂𝒊𝒐 2020 𝒂𝒍 31 𝒅𝒊𝒄𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆 2021.