Lβart. 46 del D.L. 18/2020, convertito con Legge 27 del 24 aprile 2020, ha previsto, per il periodo di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e, quindi, a far data dal 17 marzo, la πππππππππππππΜ πππ π π
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Quindi, le imprese non possono dar corso al licenziamento per c.d. motivi βeconomiciβ ma, tuttavia, il licenziamento risulta essere giustificato per βragioni inerenti all’attivitΓ produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essaβ, cosΓ¬ come dispone lβart. 3 della L. 15 luglio 1966, n. 604.
Purtuttavia, se la legge blocca i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, restano perfettamente lecite, al ricorrere dei presupposti, tutte le tipologie di licenziamento estranee al giustificato motivo oggettivo, di tal chΓ© la disposizione in parola non trova applicazione relativamente al licenziamento per il mancato superamento del periodo di prova, la giusta causa, il giustificato motivo soggettivo, il raggiungimento dei requisiti per lβaccesso alla pensione di vecchiaia e il superamento del periodo di comporto.
Allo stesso tempo, restano lecite le altre modalitΓ di recesso dal contratto di lavoro e, per lβeffetto, saranno sempre possibili le risoluzioni consensuali del rapporto, oppure le dimissioni del lavoratore.